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Sognavano di essere Dio e si sono svegliati col delirio di onnipotenza


Ci sono individui che strumentalizzando il sistema informativo dei Blog, operano per evidente tornaconto personale uno screditamento verso la figura professionale del Counselor, diffondendo notizie false e nebulose in relazione a questa professione, ritenendo addirittura i counselor dei “fuori legge”, solamente perchè ancora (in Italia) non esiste una normativa apposita
La professione di Counselor, al momento, viene regolamentata da associazioni private come il CNCP che ha sede presso l’Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica di Napoli, i parametri di accesso all’albo sono piuttosto chiari e rigidi e assolutamente regolamentati, per ora non esiste un albo professionale istituito dalla legge italiana, ma solo albi istituiti regolamentati da private associazioni come il CNCP ai quali lo stato demanda il compito. Questo quindi non significa che non siano ben regolamentati o che lo stato non ne sia a conoscenza, tutt’altro.
Coloro che hanno conseguito il Diploma di Counsellor 1° livello (450 ore) e intendono aprire la partita IVA per l’esercizio della libera professione possono farlo facendo riferimento al codice di classificazione dell’attività professionale: lettera N Sanità e assistenza sociale; numero 85.14.2 con inserimento della dicitura “Attività professionale svolta da counselor“. La dicitura da utilizzare nelle fatture è: Prestazione professionale di counselling o intervento di counselling.

http://www.counsellingcncp.org/

Questo spazio si propone di divulgare corrette informazioni in risposta alle illazioni presenti sul web sul Counseling, visto che dove personalmente ho provato a fare chiarezza mi è stato negato l’accesso ai commenti.

Inoltre si offre visibilità ai Counselor che vogliano “costituirsi”, nome cognome e volto, ed apparire sul cartello WANTED

: ))))

Enjoy

Lucilla Loddi
Counseling ad Orientamento Espressivo e Arteterapie
CNCP n°2434
Riferimenti: Art Counseling

  1. Lucilla Loddi
    11 Giugno 2007 a 14:48 | #1

    In questo blog:

    http://aisha.iobloggo.com/archive.php?eid=7

    nonostante si sostenga che i miei interventi lascino indifferenti, da oggi i commenti sono magicamente soggetti ad approvazione, al momento l’approvazione alla mia risposta di stamattina ancora non è stata APPROVATA

    Mi chiedo se la notte doveva portare consiglio a me e se loro hanno bisogno di riunirsi in consiglio per salvare la loro strategia di marketing che getta fango su oneste categorie, compresa la loro, per la quale rinnovo il mio rispetto e la quale non è in discussione su questo blog

    Lucilla Loddi

  2. Lucilla Loddi
    11 Giugno 2007 a 16:48 | #2

    Artcoli estrapolati dallo statuto del CNCP scaricabile qui:
    http://www.counsellingcncp.org/documenti.php
    dove è possibile scaricare anche il Codice di etica e deontologia professionale del Counselor

    ARTICOLO 5 – NORME DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
    Il CNCP considera il presente Statuto anche come normativa di autoregolamentazione della qualità professionale a tutela sia dei Counsellor che degli utenti. Per la tutela del cittadino esistono leggi proprie di ogni nazione alle quali il Counsellor, secondo il luogo in cui opera, dovrà fare riferimento.
    Entro un anno dalla sua costituzione il CNCP adotterà un Regolamento e un Codice deontologico

    ARTICOLO 6 – DEFINIZIONI
    Il Counselling è un processo relazionale tra Counsellor e Cliente, o Clienti (individui, famiglie, gruppi o istituzioni).
    Il Counsellor è la figura professionale che aiuta a cercare soluzioni di specifici problemi di natura non psicopatologica e, in tale ambito, a prendere decisioni, a gestire crisi, a migliorare relazioni, a sviluppare risorse, a promuovere e a sviluppare la consapevolezza personale su specifici temi. L?obiettivo del Counselling è fornire ai Clienti opportunità e sostegno per sviluppare le loro risorse e promuovere il loro benessere come individui e come membri della società affrontando specifiche difficoltà o momenti di crisi.
    Il Cliente è la persona, la coppia, la famiglia o l?organizzazione che richiede di essere aiutata mediante un?opera di supporto, in un percorso formativo o un processo di sviluppo personale inerente una specifica problematica.

    ARTICOLO 7 ? RESPONSABILITA? DEL COUNSELLOR
    La relazione di Counselling ha il suo fondamento nel rispetto reciproco definito da precisi confini professionali.
    Il Counsellor, consapevole delle differenze personali e culturali, riconosce la libertà del Cliente di esprimere se stesso, i suoi bisogni e le sue credenze, riconosce il suo diritto di autodeterminarsi e di stabilire gli obiettivi per il proprio sviluppo e benessere.
    E? responsabilità del Counsellor operare nell?ambito delle competenze che gli sono proprie e per le quali ha avuto una formazione adeguata e certificata.
    E? responsabilità del Counsellor farsi carico della propria formazione permanente, del proprio continuo sviluppo personale e professionale e della propria supervisione.
    E? responsabilità del consulente rispettare le norme etiche stabilite dal Codice Deontologico, come specificato dall?Art. 5

    ARTICOLO 8 – CONTRATTO DI PRESTAZIONE
    Il Counsellor definisce tramite l?analisi della domanda l?indicazione elettiva e preferenziale all?intervento di Counselling
    La prestazione professionale è regolata da un esplicito e reciproco accordo contrattuale e termina con la conclusione del contratto.
    Counsellor e Cliente hanno reciproci diritti e doveri, strutturati in base al Codice Deontologico, che è compito del Counsellor esplicitare. Tali diritti e doveri attengono sia alla relazione professionale in generale sia allo specifico ambito cui la prestazione si riferisce.
    Il Counsellor ha discrezionalità nel prendere in carico il Cliente.
    La componente economica a carico del cliente deve essere sempre stabilita in modo chiaro nel primo incontro professionale. L?interruzione del rapporto, per qualsivoglia motivo, dovrà essere accompagnato dalle cautele necessarie ad evitare disagi al Cliente.
    Sarà cura del Counsellor mantenere la relazione di Counselling entro limiti di tempi, obiettivi e contenuti tali da non creare sovrapposizioni indebite con un trattamento di tipo psicoterapico.
    Dopo il termine del contratto mantengono la loro validità le norme del Codice Deontologico riguardanti il segreto professionale nonché quelle tendenti ad evitare ogni strumentalizzazione della relazione a scopi diversi da quelli originari.

  3. Lucilla Loddi
    11 Giugno 2007 a 17:21 | #3

    Notizie sul Counseling

    http://it.wikipedia.org/wiki/Counseling
    http://www.ecomind.it/cos'e_il_counseling/il_counseling.html

    Associazioni private che si occupano della regolamentazione del Counseling e dove è possibile contattare Counselors e Scuole di Counselors in linea con i parametri dettati dalla regolamentazione adottata

    http://www.counsellingcncp.org/
    http://www.sicoitalia.it
    http://www.faipnet.it
    http://www.aicounselling.it
    http://www.associazionereico.it

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